FOTOVOLTAICO: ENTRATE, SPESE DETRAIBILI SOLO ENERGIA E' PER CASA (2)

Laboratorio Metrologico Ternano

FOTOVOLTAICO: ENTRATE, SPESE DETRAIBILI SOLO ENERGIA E' PER CASA (2)

2 Aprile 2013 news 0

(AGI) – Roma, 2 apr. – Il documento di prassi, si legge in una nota, precisa che la detrazione e’ esclusa quando la cessione dell’energia prodotta in eccesso ha fini commerciali. Come, ad esempio, nei casi in cui l’impianto non e’ posto al servizio dell’abitazione oppure ha una potenza superiore ai 20 kw.
Il contribuente deve conservare la documentazione che attesta l’acquisto e l’installazione dell’impianto fotovoltaico. Non e’ invece necessario documentare l’entita’ del risparmio energetico relativo. I contribuenti che intendono avvalersi della detrazione di imposta devono comunque conservare le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia. Nel caso in cui la normativa non preveda alcuna abilitazione amministrativa, il contribuente deve in ogni caso conservare un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ (DPR n. 445/2000, la cosiddetta Legge Bassanini quater).
Per le spese di acquisto e di realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 (Dl n. 83 del 2012), la detrazione d’imposta del 36% e’ elevata al 50%. Anche il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione sale da 48.000 euro ad un massimo di 96.000 euro per unita’ immobiliare. La risoluzione e’ disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, all’interno della Sezione “Risoluzioni”. (AGI) Red/Ila

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