VERIFICHE CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA AD USO FISCALE / GSE

Laboratorio Metrologico Ternano

L’attività delle verifiche e controllo dei contatori di energia elettrica ad uso fiscale per la quale l’organo competente è da sempre l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stata demandata ad altri soggetti autorizzati come il nostro Laboratorio (Aut. Min. UTF – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Protocollo 6470/RI del 12 dicembre 2013).

L’Agenzia delle Dogane emana disposizioni in merito all’installazione e la verifica dei complessi di misura destinati all’accertamento dei consumi e della produzione di energia elettrica al fine di accertare la loro affidabilità e/o precisione dei flussi energetici in transito.

Il nostro Laboratorio è dotato di tutte le attrezzature e mezzi necessari ad effettuare le verifiche per i gruppi di misura collegati sia in Bassa, Media ed Alta Tensione.

SCADENZE delle VERIFICHE:

  • ogni 3 anni per tutti i contatori di tipo statici
  • ogni 5 anni per tutti i contatori di tipo dinamici
  • ogni 15 anni per i soli contatori MID ad inserzione diretta (Rif. circolare 9/D del 21 luglio 2015)

Circolari di Riferimento

Sanzioni e Controlli

 

DECRETO 31 gennaio 2014

art. 11

Violazioni rilevanti

1. Il GSE dispone il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi con l’integrale recupero delle somme già erogate, qualora, in esito all’attività di controllo o di verifica documentale, vengano accertate le violazioni rilevanti di cui all’allegato 1, parte integrante del presente decreto. Al di fuori delle ipotesi espressamente previste dall’allegato 1, qualora il GSE rilevi violazioni, elusioni o inadempimenti cui consegua l’indebito accesso agli incentivi, dispone comunque il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi nonché l’integrale recupero delle somme eventualmente già erogate.

Elenco delle violazioni rilevanti:

a) presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi;

b) violazione del termine per la presentazione dell’istanza di incentivazione e, nel caso in cui sia determinante ai fini dell’accesso degli incentivi, la violazione del termine per l’entrata in esercizio;

c) inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento del GSE relativo all’esito dell’attività di controllo;

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