Energia: al via riscaldamenti, linee guida contro caro-bollette (2)

Laboratorio Metrologico Ternano

Energia: al via riscaldamenti, linee guida contro caro-bollette (2)

14 Novembre 2014 news 0

(AGI) – Roma, 14 nov. – La regola n.3 riguarda il nuovo libretto di impianto, in vigore dallo scorso 15 ottobre. Si tratta di una sorta di “carta di identita’” dell’impianto che lo segue in tutta la sua vita, dalla messa in funzione alla sua eventuale rottamazione finale, riportando tutti i controlli e le sostituzioni di componenti effettuate. Il nuovo documento sostituisce i modelli precedenti ma deve necessariamente avere in allegato anche il vecchio (o i vecchi) libretti. Non c’e’ una scadenza per richiedere il nuovo libretto, che potra’ essere rilasciato in occasione della prima manutenzione programmata.
La regola n.4 riguarda gli interventi di manutenzione e controllo che devono obbligatoriamente essere svolti da manutentori abilitati, con scadenze indicate per scritto dall’installatore nel caso di nuovi impianti, mentre per quelli gia’ esistenti dal manutentore stesso. E’ indispensabile che sia un tecnico specializzato a stabilire frequenza dei controlli ed esigenze di manutenzione sulla base delle condizioni dell’impianto e della documentazione tecnica del costruttore dell’apparecchio.
La regola n.5, infine, e’ “Ricordate di inviare il Rapporto di efficienza energetica dell’impianto agli Enti Locali preposti per le verifiche del rispetto dell’efficienza energetica”. Infatti, a seconda della tipologia di impianto cambia la periodicita’ dell’invio del Rapporto di efficienza energetica all’Ente Locale di riferimento. In particolare, per gli impianti di riscaldamento invernale con potenza compresa tra 10 e 100 kW, tra cui rientrano tutti quelli domestici e quelli dei piccoli condomini, il Rapporto di efficienza energetica dovra’ essere inviato all’Ente Locale di riferimento ogni 2 anni se si tratta di impianti termici alimentati a combustibile solido o liquido; ogni 4 anni se si tratta di impianti a gas metano o GPL. Se la potenza della caldaia e’ maggiore di 100 kW i tempi si dimezzano. L’obbligo e’ in capo al manutentore o al terzo responsabile. (AGI) Rme/Fra

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