VERIFICHE CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA D.M. n. 93 / Uso LEGALE

Laboratorio Metrologico Ternano

Oltre alle attività definite nell’ambito fiscale, la Comunità Europea ha emanato la Direttiva 22/2004/CE, integrata e riorganizzata dalla Direttiva 2014/32 UE del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato degli strumenti di misura.

Tale Direttiva ha imposto requisiti e descritto procedure secondo i quali gli strumenti di misura devono essere realizzati, messi in commercio e verificati. Gli strumenti di misura in conformità alla Direttiva rispondono al nome MID (Metering Instrument Directive). Il recepimento a livello nazionale è stato formalizzato prima dal D.M. n. 60 del 2015 abrogato poi dal D.M. n. 93 del 2017.

Il nostro Laboratorio è dotato di tutte le attrezzature e mezzi necessari ad effettuare le verifiche su ogni tipologia contatore collegato sia in Bassa, Media ed Alta Tensione.

SCADENZE:

  • ogni 18 anni per tutti i contatori di tipo dinamici
  • ogni 10 anni per tutti i contatori di tipo statici connessi in Alta Tensione
  • ogni 15 anni per tutti i contatori di tipo statici connessi sia in Bassa che in Media Tensione

 

DECRETO n.93 del 21 aprile 2017

VERIFICHE CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA D.M. n. 93 / Uso LEGALE

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai controlli degli strumenti di misura soggetti alla normativa nazionale e europea utilizzati per funzioni di misura legali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, nonché’ le precisazioni relative al campo di applicazione delle norme legislative attuative delle direttive europee relative agli strumenti di misura. 2. Resta ferma l’esclusione dei sistemi di misura di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «funzione di misura legale», la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità’ pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà’ delle transazioni commerciali;

Art. 3

Controlli

1. Gli strumenti di misura in servizio, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti alle seguenti tipologie di controlli successivi: a) verificazione periodica; b) controlli casuali o a richiesta; c) vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale e europea.

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