Sismabonus e detrazioni per ristrutturazioni edilizie: le guide delle Entrate aggiornate “post – DL Crescita”

Laboratorio Metrologico Ternano

Sismabonus e detrazioni per ristrutturazioni edilizie: le guide delle Entrate aggiornate “post – DL Crescita”

24 Luglio 2019 Articoli bonus ristrutturazioni cessione credito detrazioni fiscali sismabonus 0

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le guide su Sismabonus e detrazioni per ristrutturazioni edilizie, che recepiscono le novità introdotte con il DL Crescita.

Le due agevolazioni, lo ricordiamo, prevedono per le ristrutturazioni una detrazione del 50%, mentre per gli interventi antisismici uno sgrazio che va dal 36 all’85%.

In particolare, spiega una nota delle Entrate, la pubblicazione degli aggiornamenti è determinata dalle disposizioni contenute nell’articolo 10, comma 3-ter per la guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” e negli articoli 8 e 10, comma 2 del decreto, per la guida “Sismabonus: la detrazione per gli interventi antisismici”.

Sismabonus

La guida “Sisma bonus: la detrazione per gli interventi antisismici” è stata aggiornata per recepire due importanti novità:

  • La prima riguarda l’estensione dell’agevolazione per l’acquisto di case antisismiche alle zone classificate a rischio sismico 2 e 3. La detrazione, già in vigore dal 2017, era precedentemente prevista solo per gli interventi sulle unità immobiliari situate in zone classificate a rischio sismico 1. Per l’individuazione delle zone classificate a rischio sismico occorre sempre far riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006.
  • La seconda novità è quella contenuta nell’articolo 10, comma 2, del citato decreto, secondo cui il contribuente che ha diritto alla detrazione, per aver realizzato interventi di adozione di misure antisismiche, ha ora la possibilità di scegliere, invece che la detrazione stessa, un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha eseguito gli stessi lavori. Il fornitore sarà rimborsato mediante un credito d’imposta, che potrà utilizzare esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo, oppure cedere il credito ricevuto ai suoi fornitori di beni e servizi. Questi ultimi non potranno effettuare ulteriori cessioni.

Le modalità attuative di questa nuova disposizione saranno definite da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di prossima emanazione.

Ristrutturazioni edilizie

Per quanto riguarda la guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, la novità di rilievo che ha determinato l’aggiornamento della pubblicazione è rappresentata dalla disposizione contenuta nell’articolo 10, comma 3-ter, del decreto legge n. 34/2019.

In particolare, dal 30 giugno 2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto), i contribuenti che beneficiano della detrazione spettante per gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici (cioè quelli indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del Testo unico delle imposte sui redditi) possono scegliere di cedere il corrispondente credito in favore del fornitore dei beni e servizi necessari alla loro realizzazione.

A sua volta, il fornitore ha facoltà di cedere il credito d’imposta ricevuto ai suoi fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Non è prevista, in ogni caso, la cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari.

L’articolo 10 del DL Crescita, come i nostri lettori sanno, ha incontrato lo sfavore di molti. Dopo il ricorso di CNA all’antitrust e le tante proteste formali del mondo associativo a metà luglio è arrivato anche l’annuncio di un ricorso alla Corte Costituzionale presentato dalla Regione Toscana, mentre il senatore M5S Mario Turco, componente della Commissione Finanze di Palazzo Madama, apre alla possibilità di “una soluzione in base alla quale il credito fiscale commisurato allo sconto energetico si trasforma in uno strumento fiscale trasferibile e circolante, con possibilità di poterlo cedere, convenzionalmente, al sistema bancario”. Secondo quanto ci ha riferito il segretario di Anie Rinnovabili, Michelangelo Lafronza: “le correzioni non sono impossibili” (vedi anche QualEnergia.it).

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