Impianti di Messa a Terra

Laboratorio Metrologico Ternano

Impianti di Messa a Terra

Normativa di riferimento

Il DPR n. 462 del 22 ottobre 2001 (in vigore dal 23 gennaio 2002) ha abrogato i precedenti modelli di riferimento, modificando il procedimento per la denuncia e la verifica degli impianti elettrici di messa a terra, di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.

Il DPR n. 462 ed il D.Lgs. 81/08 (e s.m.i.), attribuiscono al Datore di Lavoro la responsabilità e l’obbligo di eseguire regolari manutenzioni sugli impianti suddetti e di sottoporre gli stessi a verifica periodica (e, se necessario, straordinaria) da parte di Enti e Soggetti autorizzati (Organismi Abilitati o ASL/ARPA).

Non sono valide le verifiche effettuate da liberi professionisti o imprese installatrici.

Il Datore di Lavoro ha, inoltre, l’obbligo di conservare il verbale di verifica al fine di dimostrare, in caso di ispezione o di incidente sul luogo di lavoro, di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente.

Il servizio

La verifica deve essere eseguita ogni 5 anni (per ambienti ordinari) o ogni 2 anni (per impianti installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio), a partire da un analogo periodo dopo l’omologazione per gli impianti nuovi, o a partire dall’ultima verifica eseguita per gli impianti esistenti.

Le verifiche straordinarie vengono invece effettuate nei casi di esito negativo della verifica periodica, modifica sostanziale dell’impianto o su richiesta del datore del lavoro.

La periodicità della verifica viene stabilita dal datore di lavoro secondo quanto specificato dal DPR 462/01.

LMT supporta il Datore di Lavoro con i seguenti servizi:

  • Tempestiva formulazione del preventivo in base alle caratteristiche dell’impianto, del tipo di attività, del sito e della potenza installata.
  • Esecuzione delle verifiche di legge (analisi documentale, prove visive e strumentali) periodiche e straordinarie su:

1) installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
2) impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;
3) impianti di messa a terra di impianti alimentati oltre i 1000 V;
4) impianti elettrici collocati in luoghi con pericolo di esplosione.

A tutti i livelli di tensione e su tutto il territorio nazionale, isole comprese.

  • Avviso con adeguato anticipo della scadenza della validità della verifica

 Le Sanzioni

Il D.P.R. 462/2001 non prevede sanzioni specifiche in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dallo stesso.
L’art. 87 del D.Lgs. 81/08 sanziona il datore di lavoro per la mancata effettuazione delle verifiche periodiche previste per legge dal DPR 462/01 e per la mancanza dei verbali di controllo degli impianti elettrici e di protezione dalle scariche atmosferiche (sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2500 euro).

Inoltre, il datore di lavoro viene sanzionato, in base all’art. 68, qualora gli impianti non vengano sottoposti a regolare manutenzione (arresto da tre a sei mesi o con ammenda da 2.000 a 10.000 euro, comma 1, punto b).

Per le modalità applicative valgono, conseguentemente, le procedure previste dal D.Lgs. 758/94 (e s.m.i.).

Le sanzioni possono essere comminate dai tecnici ASL, ARPA, ISPESL, mentre i tecnici degli Enti di Terza Parte dovranno segnalare quanto riscontrato alle autorità competenti.

Nel caso in cui, quindi, dalla verifica periodica dovessero risultare violazioni di legge si procede all’applicazione della disciplina sanzionatoria prevista dal D.Lgs. 758/94 (e s.m.i.).
In particolare, essendo l’obbligo di far sottoporre a verifica periodica gli impianti, a carico del datore di lavoro, la mancata effettuazione di queste verifiche, in sede di attività di vigilanza, diventa una inosservanza che viene contestata al datore di lavoro.

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